Lavoro agile nella P.A. ex d.l. 30 aprile 2021, n.56
Tematica attualissima, dovuta alle necessità sanitarie riscontrate durante l’ultimo anno, è quella del lavoro agile. In questa sede trattiamo l’argomento per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56.
La legge 22 maggio 2017, n. 81, all’art. 18 definisce il lavoro agile quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”
Il suddetto decreto-legge interviene lasciando sì piena autonomia alla P.A. in merito all’organizzazione dei propri dipendenti, rinviando però alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di svolgimento dell’istituto (comunque non oltre il 31 dicembre 2021), e abolendo la soglia minima del 50% del personale da destinare al lavoro agile. Ciò implica che, sempre nel rispetto delle norme anti COVID-19, le P.A. possano stabilire in piena autonomia organizzativa la percentuale di lavoratori da destinare al suddetto istituto. Le amministrazioni potranno quindi organizzare il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro e con l’ausilio di mezzi digitali. Implicito limite a questa libertà è, ovviamente, la regolarità, continuità ed efficienza dei servizi rivolti al cittadino, nonché il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda il Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la suddetta normativa si applica fino al termine dello stato di emergenza.
Il d.l. 56/2021 introduce anche modifiche al comma 1 dell’art. 14, l. 7 agosto, n. 124: le amministrazioni possono prevedere, a seconda delle esigenze, un minimo del 15% di dipendenti che possono richiedere la modalità di lavoro agile (contro il precedente minimo stabilito al 60%).
Questa normativa rileva anche da un punto di vista della sperimentazione: sia come nuova forma alternativa al telelavoro, sia con l’obiettivo futuro di consentire l’impiego di tale forma lavorativa per i dipendenti che ne facessero richiesta, senza che subiscano penalizzazioni professionali.