PERMESSI PER VISITE E TERAPIE: GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’ARAN CON SCHEMA DI SINTESI

In data 4 luglio 2018, l’Aran si è pronunciato in merito ai permessi per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici specificando che la previsione di cui ai nuovi CCNL regola in modo organico ed esaustivo una tipologia di assenze, che la normativa di legge (comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001) prende in considerazione solo con riferimento alla giustificazione del permesso.

Specifica a tal proposito l’Agenzia che il contratto collettivo nazionale si pone in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare alla stessa contorni più definiti.

Più specificamente – sottolinea il parere – la disciplina contrattuale in questione introduce una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa.

L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso” con un plafond annuo di 18 ore, che va, pertanto, giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Tuttavia il CCNL disciplina anche altre e diverse casistiche e più precisamente:

  • il caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto;
  • il caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie;
  • il caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa.

Tutti e tre i suddetti casi sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa per cui si differenziano dai permessi per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia.

A tal proposito l’Aran chiarisce che, in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.

Il parere si conclude con un utile un quadro di sintesi della disciplina contrattuale, nella tabella che segue che si riferisce al CCNL Funzioni Centrali ma è applicabile anche al CCNL Funzioni Locali.

TIPOLOGIE ASSENZA RIF. RIDUCE MONTE ORE ANNUO? DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI? SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO? COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all’intera giornata lavorativa Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 15 SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro) NO SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4) ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all’intera giornata lavorativa Commi precedenti e Comma 5 SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa) SI SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4) ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto Comma 11 NO SI SI CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse Comma 12 NO SI SI ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA’ LAVORATIVA
Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta Comma 14 NO SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38) SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38) UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA

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