EE.LL: COSA CAMBIA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI

Analizzando il nuovo art. 32 del CCNL comparto Funzioni Locali con il vecchio art. 19, comma 2, del CCNL 6 luglio 1995, emergono novità di particolare rilievo per la fruizione di “Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari”.

La prima questione da affrontare è relativa alla necessità di documentare i particolari motivi per cui si chiedono i permessi.

Il vecchio art. 19 prevedeva che, a domanda del dipendente, potevano essere concessi, nell’anno, “tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati, compresa la nascita di figli”.

Il nuovo art. 32 del CCNL comparto Funzioni Locali stabilisce che al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari.

Fermo restando la necessaria compatibilità con le esigenze di servizio – che era stata confermata dall’ARAN anche per il passato nei suoi diversi orientamenti applicativi – è venuto meno, quindi, a parere di chi scrive, l’obbligo di documentare i motivi personali o familiari che inducono il lavoratore a chiedere i permessi in argomento.

La seconda questione è relativa alla frazionabilità in ore di tale permessi.

Infatti, l’art. 19 citato parlava di soli “tre giorni” e l’ARAN aveva chiarito che tali giornate non erano frazionabili ad ore.

Adesso il nuovo CCNL comparto Funzioni Locali parla di 18 ore da fruire nell’anno che, però, possono anche essere fruite, cumulativamente, per la durata dell’intera giornata lavorativa.

In tale ipotesi l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente sarà convenzionalmente pari a sei ore.

Sempre per chi scrive, da quanto sopra si deduce che, in definitiva, indipendentemente dall’orario giornaliero che il lavoratore debba svolgere nel giorno in cui fruisca del permesso, in caso di fruizione per l’intera giornata, dal monte ore saranno decurtate solo sei ore e, qualora l’orario di servizio previsto per quella giornata ecceda le sei ore, il lavoratore non avrà da recuperare nulla.

Per una completa trattazione dell’argomento si rammenta che, in base al nuovo CCNL, i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali e familiari, inoltre:

  • non riducono le ferie;
  • non sono fruibili per frazione di ora;
  • sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
  • sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per i permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative e le indennità per specifiche responsabilità, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Infine, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso in questione.

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Comments
  • felice scopece ha detto:

    condivido la interpretazione sui permessi orari ovvero 18 ore annue non rinunciando però all’autocertificazione dei motivi

  • Rossella Schiavone ha detto:

    D’accordissimo con Lei, infatti, pur non essendo più necessaria documentazione occorre comunque verificare che si tratti di particolari motivi personali o familiari.

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